
Attività in corso
E' stato pubblicato nel volume dei proceedings del VII convegno mondiale sui metodi alternativi l'articolo: "CELLTOX: The Italian Association for In Vitro Toxicology" riguardante la nostra Associazione
Cari Soci, è stato pubblicato su Altex il
Proceeding del nostro Simposio CELLTOX/ESTIV
che l'Associazione ha tenuto a Roma durante il WC7.
Troverete alcune delle presentazioni fra i documenti scaricabili dai soci.
Vi ricordiamo il programma:
Vi ricordiamo il programma:
Introduction:
Francesca Caloni, Isabella De Angelis and Jan van der Valk :
Abdoelwaheb El Ghalbzouri and Suzan Commandeur :
Giovanna Mazzoleni and Nathalie Steimberg :
Dong-Hyuk Park , Alison E. Willing, Svitlana Garbuzova-Davis, Jun Tan, Cesario V. Borlongan, Nicole Kuzmin-Nichols, L. Eduardo Cruz and Paul R. Sanberg :
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Info
CellTox
Associazione Italiana
Tossicologia in Vitro
Associazione
Statuto
Regolamento
Contattaci:
info@celltox.it
Statuto
Articolo 1:
E’ costituita una Associazione, con la denominazione “CELLTOX-Associazione Italiana di Tossicologia in Vitro”” con sede in Milano, Via Balzaretti 9.
Articolo 2:
Articolo 3:
Ciascun socio indipendentemente dalla categoria di appartenenza ha diritto alle medesime prestazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
Non esistono categorie di soci temporanei.
La quota di partecipazione dell’Associazione non è trasmissibile inter vivos.
Articolo 4:
Le domande di ammissione come socio ordinario devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
L’ammissione è effettiva dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 5:
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
Articolo 6:
Sono organi dell’Associazione:
Articolo 7:
L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
I soci di ciascuna categoria hanno diritto di voto in ogni tipo di Assemblea. Nel caso in cui i soci sostenitori non siano persone fisiche, detti soci nomineranno un rappresentante che parteciperà all’Assemblea generale con diritto di voto ma senza potere essere eletto a cariche sociali.
L’Assemblea si riunisce una volta l’anno su iniziativa del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi soci membri. Essa deve essere convocata mediante comunicazione da farsi a tutti gli associati per lettera spedita almeno un mese prima della data prevista per la prima convocazione. L’avviso di convocazione verrà altresì pubblicato presso la sede dell’Associazione. Presso la sede dell’Associazione verranno anche depositati le delibere dell’Assemblea e i rendiconti annuali almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i soci presenti o rappresentati costituiscano almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta; tuttavia nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 8:
Spetta all’Assemblea:
Articolo 9:
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri ed ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dello Statuto. Ne fa parte di diritto per la sua durata il Presidente uscente senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica te anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto, con la maggioranza semplice. Se, per qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima Assemblea da cui il Consiglio fu espresso. Il consigliere così nominato scadrà con l’intero Consiglio.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l’anno. È presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio appositamente designato.
Il Consiglio ha i seguenti poteri:
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio ha la possibilità di creare sotto la propria direzione dei gruppi di lavoro di persone competenti ( anche non facenti parte dell’Associazione) per attività di supporto ed integrative a quelle svolte dall’Associazione.
Può altresì avvalersi della collaborazione di esperti.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni ai propri componenti.
Articolo 10:
La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Il Presidente o, in sua assenza, o impedimento il Vice-Presidente, possono nominare procuratori ad negotia o per singoli atti, per la nomina di procuratori dotati di poteri di straordinaria amministrazione occorrerà preventiva delibera consiliare. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono espletate dal Vice-Presidente.
Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice-Presidente, può adottare i provvedimenti di urgenza ritenuti opportuni e necessari da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi entro due mesi.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 11:
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea Generale; esso si compone del Presidente e di due revisori effettivi, tutti scelti tra i membri dell’Associazione.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
Spetta al Collegio dei Revisori vigilare sulla corretta amministrazione sotto l’aspetto giuridico e sostanziale dell’Associazione ed esprimere il proprio parere sul bilancio.
Articolo 12:
L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 13:
L’associazione si dota di un regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea.
Articolo 14:
In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea designa uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio sociale. L’eventuale attivo derivante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
E’ costituita una Associazione, con la denominazione “CELLTOX-Associazione Italiana di Tossicologia in Vitro”” con sede in Milano, Via Balzaretti 9.
Articolo 2:
L’associazione CELLTOX ha per scopo :
- promuovere l’uso di sistemi in vitro nella ricerca farmacologia e tossicologica;
- sviluppare metodi e tecniche che consentano lo studio a livello cellulare e molecolare di effetti tossici in particolare nel settore delle colture cellulari;
- facilitare gli scambi di informazione e le collaborazioni fra i gruppi di ricerca interessati, le istituzioni sanitarie pubbliche e private;
- fare opera di informazione e divulgazione anche per gli aspetti etici concernenti la riduzione dell’uso degli animali da laboratorio;
- organizzare congressi, corsi, seminari in particolare destinati alla formazione di giovani ricercatori.
Articolo 3:
L’Associazione è composta da:
- soci fondatori: coloro che assumono l’iniziativa di creare l’Associazione;
- soci ordinari: le persone fisiche interessate agli scopi dell’Associazione;
- soci sostenitori: le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi dell’Associazione e ne finanziano l’attività;
- Soci onorari: personalità la cui candidatura è proposta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea sulla base di particolari meriti nell’ambito delle discipline attinenti alla tossicologia in vitro o nei confronti dell’Associazione medesima; il loro numero non può superare il 10% (dieci per cento) del totale dei membri dell’Associazione.
Ciascun socio indipendentemente dalla categoria di appartenenza ha diritto alle medesime prestazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
Non esistono categorie di soci temporanei.
La quota di partecipazione dell’Associazione non è trasmissibile inter vivos.
Articolo 4:
Le domande di ammissione come socio ordinario devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
L’ammissione è effettiva dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 5:
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote e/o da contributi dei soci;
- da contributi volontari, donazioni di persone o enti;
- dalle quote di partecipazione a congressi o corsi organizzati dall’Associazione.
Articolo 6:
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori
Articolo 7:
L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
I soci di ciascuna categoria hanno diritto di voto in ogni tipo di Assemblea. Nel caso in cui i soci sostenitori non siano persone fisiche, detti soci nomineranno un rappresentante che parteciperà all’Assemblea generale con diritto di voto ma senza potere essere eletto a cariche sociali.
L’Assemblea si riunisce una volta l’anno su iniziativa del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi soci membri. Essa deve essere convocata mediante comunicazione da farsi a tutti gli associati per lettera spedita almeno un mese prima della data prevista per la prima convocazione. L’avviso di convocazione verrà altresì pubblicato presso la sede dell’Associazione. Presso la sede dell’Associazione verranno anche depositati le delibere dell’Assemblea e i rendiconti annuali almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i soci presenti o rappresentati costituiscano almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta; tuttavia nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 8:
Spetta all’Assemblea:
- nominare il Consiglio Direttivo;
- nominare il Collegio dei Revisori;
- approvare la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e tracciare le linee di attività per l’anno successivo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Le proposte di modifica dello statuto devono essere spedite ai soci almeno un mese prima della data prevista per la prima convocazione. Le votazioni riguardanti modifiche di statuto sono valide qualora voti la maggioranza semplice dei soci.
Articolo 9:
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri ed ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dello Statuto. Ne fa parte di diritto per la sua durata il Presidente uscente senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica te anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto, con la maggioranza semplice. Se, per qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima Assemblea da cui il Consiglio fu espresso. Il consigliere così nominato scadrà con l’intero Consiglio.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l’anno. È presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio appositamente designato.
Il Consiglio ha i seguenti poteri:
- nomina il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- definisce l’attività e le linee di sviluppo dell’Associazione;
- amministra l’Associazione compiendo tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- delibera su proposta del Presidente, l’ammissione di nuovi Soci ordinari, sostenitori ed onorari;
- propone eventuali modifiche al presente Statuto ed anche lo scioglimento dell’Associazione;
- redige e sottopone annualmente all’Assemblea la relazione sull’attività svolta;
- provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale entro il 30 giugno, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea , da depositarsi presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea annuale.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio ha la possibilità di creare sotto la propria direzione dei gruppi di lavoro di persone competenti ( anche non facenti parte dell’Associazione) per attività di supporto ed integrative a quelle svolte dall’Associazione.
Può altresì avvalersi della collaborazione di esperti.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni ai propri componenti.
Articolo 10:
La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Il Presidente o, in sua assenza, o impedimento il Vice-Presidente, possono nominare procuratori ad negotia o per singoli atti, per la nomina di procuratori dotati di poteri di straordinaria amministrazione occorrerà preventiva delibera consiliare. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono espletate dal Vice-Presidente.
Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice-Presidente, può adottare i provvedimenti di urgenza ritenuti opportuni e necessari da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi entro due mesi.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 11:
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea Generale; esso si compone del Presidente e di due revisori effettivi, tutti scelti tra i membri dell’Associazione.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
Spetta al Collegio dei Revisori vigilare sulla corretta amministrazione sotto l’aspetto giuridico e sostanziale dell’Associazione ed esprimere il proprio parere sul bilancio.
Articolo 12:
L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 13:
L’associazione si dota di un regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea.
Articolo 14:
In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea designa uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio sociale. L’eventuale attivo derivante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.




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