Articolo 1:

E’ costituita una Associazione, con la denominazione “CELLTOX-Associazione Italiana di Tossicologia in Vitro” con sede in Roma.

Articolo 2:

L’associazione CELLTOX ha per scopo:

  • promuovere l’uso di sistemi in vitro nella ricerca farmacologia e tossicologica;
  • sviluppare metodi e tecniche che consentano lo studio a livello cellulare e molecolare di effetti tossici in particolare nel settore delle colture cellulari;
  • facilitare gli scambi di informazione e le collaborazioni fra i gruppi di ricerca interessati, le istituzioni sanitarie pubbliche e private;
  • fare opera di informazione e divulgazione anche per gli aspetti etici concernenti la riduzione dell’uso degli animali da laboratorio;
  • organizzare congressi, corsi, seminari in particolare destinati alla formazione di giovani ricercatori.

L’Associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento dello scopo sociale e la sua struttura è democratica. L’eventuale attività commerciale sarà svolta solo in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3:

L’Associazione è composta da:

  • soci fondatori: coloro che assumono l’iniziativa di creare l’Associazione;
  • soci ordinari: le persone fisiche interessate agli scopi dell’Associazione;
  • soci sostenitori: le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi dell’Associazione e ne finanziano l’attività;
  • Soci onorari: personalità la cui candidatura è proposta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea sulla base di particolari meriti nell’ambito delle discipline attinenti alla tossicologia in vitro o nei confronti dell’Associazione medesima; il loro numero non può superare il 10% (dieci per cento) del totale dei membri dell’Associazione.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

  • recesso o morte del socio;
  • mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine ultimo stabilito dal Regolamento, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  • esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4:

Le domande di ammissione come socio ordinario devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
L’ammissione è effettiva dopo l?approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5:

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Articolo 6:

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori

Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 7:

L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari ed è l’organo sovrano dell’associazione.

I soci di ciascuna categoria hanno diritto di voto in ogni tipo di Assemblea. Nel caso in cui i soci sostenitori non siano persone fisiche, detti soci nomineranno un rappresentante che parteciperà all’Assemblea generale con diritto di voto ma senza potere essere eletto a cariche sociali.

L’Assemblea si riunisce una volta l’anno su iniziativa del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi soci membri. L’Assemblea è convocata con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Libro degli Associati, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dall’associato ed annotato nel Libro degli Associati. L’avviso di convocazione verrà altresì pubblicato presso la sede dell’Associazione. Presso la sede dell’Associazione verranno anche depositati le delibere dell’Assemblea e i rendiconti annuali almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i soci presenti o rappresentati costituiscano almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta; tuttavia nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 8:

Spetta all’Assemblea:

  • nominare il Consiglio Direttivo;
  • nominare il Collegio dei Revisori;
  • approvare la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e tracciare le linee di attività per l’anno successivo;
  • approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
  • deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Le proposte di modifica dello statuto devono essere spedite ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima convocazione. Le votazioni riguardanti modifiche di statuto sono valide qualora voti la maggioranza semplice dei soci.

Articolo 9:

Il Consiglio Direttivo è composto da trea cinque membri ed ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dello Statuto. Ne fa parte di diritto per la sua durata il Presidente uscente senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica te anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci,a scrutinio segreto, con la maggioranza semplice.

Se, per qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima Assemblea da cui il Consiglio fu espresso. Il consigliere così nominato scadràcon l’intero Consiglio.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno. E’ presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio appositamente designato.

Il Consiglio ha i seguenti poteri:

  • nomina il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  • definisce l’attività e le linee di sviluppo dell’Associazione;
  • amministra l’Associazione compiendo tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale;
  • delibera su proposta del Presidente, l’ammissione di nuovi Soci ordinari, sostenitori ed onorari;
  • propone eventuali modifiche al presente Statuto ed anche lo scioglimento dell’Associazione;
  • redige e sottopone annualmente all?Assemblea la relazione sull?attivit? svolta;
  • provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale entro il 30 giugno, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea , da depositarsi presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea annuale.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio ha la possibilità di creare sotto la propria direzione dei gruppi di lavoro di persone competenti ( anche non facenti parte dell’Associazione) per attività di supporto ed integrative a quelle svolte dall’Associazione.

Può altresì avvalersi della collaborazione di esperti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni ai propri componenti.

Articolo 10:

La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Il Presidente o, in sua assenza, o impedimento il Vice-Presidente, possono nominare procuratori ad negotia o per singoli atti, per la nomina di procuratori dotati di poteri di straordinaria amministrazione occorrerà preventiva delibera consiliare. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono espletate dal Vice-Presidente.

Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice-Presidente, può adottare i provvedimenti di urgenza ritenuti opportuni e necessari da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi entro due mesi.

Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Articolo 11:

Il Collegio dei Revisori, qualora l’assemblea dei soci lo ritenga necessario o quando le entrate superano i 100.000,00 Euro (centomila/00), è eletto dall’Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori Contabilià composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti.

Almeno un Revisore deve avere la qualifica di revisore contabile iscritto all’Albo.

Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento.
Inoltre deve effettuare la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, la verifica che il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano.

Articolo 12:

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 13:

L’associazione si dota di un regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea.

Articolo 14:

In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea designa uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio sociale. L’eventuale attivo derivante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 legge 23 dicembre 1996 n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15:

Per quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.